lunedì 3 ottobre 2011

E se quelle strisce blu fossero illegittime?


Rivoluzione della mobilità cittadina, tolleranza zero verso i trasgressori delle nuove direttive, nuovi parcheggi a pagamento. Sono solo alcune delle tante parole che hanno accompagnato la riapertura al traffico di Corso Mazzini in ossequio al nuovo progetto di mobilità urbana varata dalla nuova giunta Traversa. Se sia giusto o sbagliato aprire nuovamente il traffico nel centro storico di Catanzaro non me ne po’ fregà de meno ( come direbbero i romani), poiché rientra in valutazioni discrezionali che non porterebbero a nulla se non ad eterni dibattiti, inutili raccolte firme e fiumi di parole. Il discorso, invece, cambia totalmente se si discute della legittimità giuridica della delibera adottata dal Comune, e qui sorge quanto meno qualche dubbio. Per farvi capire da dove derivano questi dubbi, occorre fare un passo indietro e raccontarvi di una vicenda giudiziaria, tentando di semplificare al massimo gli aspetti normativi per non annoiarvi. Nel piccolo comune di Quartu San’Elena, un avvocato evidentemente stufo di ricevere continuamente multe, proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace chiedendo che gli fossero annullati tutti i verbali di accertamento e di contestazione. Gli antipatici verbali erano stati elevati per “parcheggio in zona a pagamento senza l’esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta”. Il nostro avvocato, insomma, dimenticava o non voleva pagare il detestabile balzello nei famosi parcheggi dalle strisce blu. Il Giudice di Pace investito dell’annosa questione non solo annullava tutte le multe ricevute dall’avvocato, ma riteneva nulle le delibere comunali della Giunta Comunale di Quartu Sant’Elena. La vicenda arriva dritta dritta davanti alla Suprema Corte di Cassazione che con la famosa sentenza n.116 del 2007 ha stabilito che e’ nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera. L’art. 7, comma 8 del codice della strada, infatti, stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia. La Suprema Corte, dunque, confermava la decisione del giudice di pace, ritenendo sostanzialmente giusto l’annullamento delle delibere (oltre che delle multe) per vizi di legittimità delle stesse. Ispirato dal principio della Corte di Cassazione, anche il Tar Lazio, in una vicenda analoga, provvedeva a ad annullare le delibere del Comune di Roma che istituivano parcheggi a pagamento senza la previsione di aree di sosta gratuite, dando ragione al Codacons che nell’occasione aveva promosso il ricorso. E veniamo finalmente, è proprio il caso di dirlo, alla nostra rivoluzione catanzarese che istituendo 200 (così dicono) parcheggi a pagamento, si dimentica di prevedere l’adeguata area di sosta gratuita. A nulla vale la previsione della sosta gratuita per i primi quindici minuti, in quanto, sempre lo stesso art. 7 del CdS prevede che la stessa deve essere senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tuttavia, c’è da dire che la norma sulle aree gratuite di sosta incontra diverse eccezioni in caso di area pedonale, zone a traffico limitato, o aree di particolare rilevanza urbanistica(con quest’ultima che dev’essere individuata e delimitata da apposita delibera comunale), in cui è possibile istituire esclusivamente parcheggi a pagamento Ma la nostra delibera nulla dice in merito, limitandosi a definire “isola pedonale” Corso Mazzini solo dalle 18.00 alle 20.30, e nemmeno si può parlare di zona a traffico limitato, in quanto fuori dagli orari predetti, il Corso è accessibile agli autoveicoli. Ma non è finita qui. Ricorderete tutti un servizio delle Iene, andato in onda qualche tempo fa su Italia 1, nel quale si contestava la legittimità dei parcheggi blu sempre in base all’art 7 del CdS, comma 6 che recita testualmente “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”. La nostra delibera, invece, parla di “istituzione di parcheggi (in cui non è istituita isola pedonale) SUL margine destro della carreggiata, o SUL margine sinistro della carreggiata. Capite bene che mentre il codice parla di parcheggi fuori dalla carreggiata la nostra delibera istituisce parcheggi sulla carreggiata, seppure al margine. Una differenza di terminologia che suona come un invito a nozze per vari ricorsi in tribunale, e che lascia spazio a diverse interpretazioni da stabilire caso per caso. Il consiglio, per il momento è di pagare le multe, anzi, possibilmente di pagare il tagliando di parcheggio, in attesa che qualche coraggioso avvocato, come nel piccolo comune sardo, o magari un’attenta opposizione sottoponga la questione davanti ad un giudice, proprio come fecero i commercianti di Corso Mazzini proponendo un ricorso al Tar contro la chiusura al traffico. All’epoca alcuni esponenti della maggioranza, oltre ad evidenziare la vittoria davanti al tribunale amministrativo, dissero che i lavori di ristrutturazione del Corso furono finanziati da fondi europei proprio grazie al progetto di pedonalizzazione. Che se ne siano già dimenticati? E cosa dovremmo fare ora che il Corso è stato riaperto al traffico, restituire i fondi all’Europa?

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